Art. 16.
(Sospensione e cessazione
della qualifica di guardia giurata).

      1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nel registro di cui all'articolo 10 e nell'albo provinciale di cui all'articolo 14 nei quali l'interessato risulta iscritto.
      2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita

 

Pag. 36

una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione.
      3. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
      4. Oltre ai casi di revoca dell'iscrizione per la perdita dei requisiti soggettivi, la cancellazione può essere richiesta dall'interessato. La persona cancellata dal registro di cui all'articolo 10 e dall'albo provinciale di cui all'articolo 14, che è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, può chiedere di esservi iscritta nuovamente.
      5. È vietato assumere guardie giurate che non sono iscritte nel registro di cui all'articolo 10 e nell'albo provinciale di cui all'articolo 14.